Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tutto storia, storia contemporanea: I magistrati sono soggetti solamente alla legge. E i politici?
>> Storia Contemporanea > La Seconda Repubblica

I magistrati sono soggetti solamente alla legge. E i politici? [ di Filippo Giannini ]

Tra il 29 e il 30 gennaio di questo 2010, con l'Inaugurazione dell'anno giudiziario, il Guardasigilli Alfano, a Roma, o i suoi inviati in periferia, si sono affannati a far prediche e a dare lezioni di stile e di costume a tutta la categoria dei magistrati, che, tolta qualche eccezione che conferma la regola, non ha niente da imparare, soprattutto dai politici.
E' urgente ribadire subito che quello giurisdizionale è uno dei tre Poteri dello Stato, cosa che ai politici dà maledettamente ai nervi, anche se la Costituzione, al titolo IV, stabilisce che la Magistratura esercita la Funzione giurisdizionale, e all'art. 104, co. 1, soggiunge che “La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
E' dunque superfluo che i politici continuino a ripetere con sussiegosa aria paternalistica, che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, come appunto sancisce l'art. l 01, co.2, della costituzione, quasi che sia normale vedere giudici soggetti a qualcosa di diverso dalla legge. Come invece accade, come fra poco vedremo, tra i politici.
Che se poi la critica fosse rivolta a quei magistrati che fanno politica attiva nell'esercizio delle loro funzioni, sarebbe facile obiettare che si tratta di problemi soltanto disciplinari e limitati, di cui sono responsabili i superiori, e, con essi, certi politici di tutte le tinte. Fermo restando che il magistrato ha il diritto di avere le idee politiche che preferisce, ma ha pure il dovere di non farne pubblica e chiassosa professione.
Va detto, tuttavia, che i politici non possono stigmatizzare, come hanno fatto di recente, il rifiuto di qualche corrente dell'Associazione nazionale magistrati di partecipare alle cerimonie inaugurali dell’Anno giudiziario.

E' questo il momento di chiedere ai politici se debbano essere solo i magistrati soggetti unicamente alla legge, o non anch'essi, ai quali sembra sia riservato perfino il diritto di violarla impunemente, come sta ora accadendo.
Pende infatti istanza 4 aprile-19 maggio 2008, proposta da chi scrive questa nota, per la messa in stato d'accusa, avanti al Parlamento in seduta comune, del Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione a norma dell'art. 90 (art. 12 Legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1). La deliberazione deve essere adottata dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su relazione di un Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, formato dai componenti della Giunta del Senato e dai componenti della Giunta della Camera dei deputati, competenti per le autorizzazioni a procedere. Il comma 2 dell'art.12, recita poi che “il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura”.
Nel caso in questione l’istanza è sorretta da vari atti difensivi redatti dal denunciante e da motivazione particolareggiata, ed è basata, oltre che sull'inerzia del Parlamento, che non ha mai messo all'ordine del giorno dei suoi lavori l'abrogazione della XII disposizione transitoria della costituzione, che vieta la ricostituzione del partito fascista, ed è la base di tutta la legislazione repressiva e persecutrice accumulatasi negli anni, e che per le sue caratteristiche di norma transitoria sarebbe dovuta durare due-tre anni, mentre invece dura da oltre sessantadue, anche sull'inerzia, ben peggiore, del Capo dello Stato che, sebbene più volte pregato, anche da chi scrive questa nota, non ha mai preso alcuna iniziativa sul delicato e importantissimo problema. Ma il peggio è che la XII d.t., e le norme repressive che da essa traggono l'alibi per esistere all'infinito, sono in conflitto clamoroso con ben quattro articoli della costituzione, e precisamente il 3, uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il 18, diritto di libera associazione, il 21, diritto di libera manifestazione del pensiero, e il 49, diritto di libera associazione.
Chi scrive non ripete qui le motivazioni già svolte in merito, sia con gli atti allegati alla procedura promossa, e ancora pendente, sia con la pubblicazione e la diffusione dei medesimi. Si limita invece a fare delle domande puramente retoriche, perché la risposta è già in esse, e dimostrano con chiarezza che se i giudici devono essere soggetti soltanto alla legge, i politici, nella realtà di ogni giorno, non devono, ma possono, solo se e quando loro piaccia, cosa inaccettabile per chi scrive questa nota.
1-Perché, dopo la presentazione della istanza di messa in stato d'accusa, che risale alle date 4 aprile-19 maggio 2008, e dunque a quasi due anni or sono, il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, formato dai Componenti della Giunta del Senato (Presidente Schifani Renato) e dai Componenti della Giunta della Camera dei deputati (Presidente Fini Gianfranco) non ha ancora presentato al Parlamento in seduta comune la relazione prescritta dall'art.12 Legge costit. 11 marzo 1953 n.1, come modificata dalla Legge costit. 16.1.1989 n.1, in clamorosa violazione dell'art.8, co. 2, Legge costit.5 giugno 1989 n.219 ? Operazione, questa, che può essere eseguita con estrema facilità, anche con la semplice allegazione di una breve lettera di accompagnamento alla denuncia, e che, se non compiuta immediatamente, (e qui son passati quasi due anni), realizza gli elementi costitutivi, materiali e psicologici, del delitto continuato, meglio dire permanente, denunciato nell'istanza dello scrivente, oltre al delitto, gravissimo per la natura del caso di specie, di omissione continuata di atti d'ufficio. Il Segretario Generale della Camera, rispondendo alla sollecitazione dell’8 settembre 2008, con cortese nota del successivo giorno 16, informava Salvatore Macca, fra l'altro, che “Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Comitato in base alla regola dell'alternanza di cui al1’art. 12, comma 2, della citata legge costituzionale, (nota: in questa legislatura) sono quelli della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato della Repubblica. Il documento da Lei inviato è stato trasmesso al predetto Comitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n.219”.

2-Perchè il Presidente del Comitato parlamentare, e cioè il Presidente del Senato Schifani Renato, pur sapendo, o avendo l'obbligo di saperlo, che, senza tale relazione, il Parlamento in seduta comune non si sarebbe mai potuto riunire per la decisione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tanto che fino ad oggi non ha ancora provveduto, perché, si ripete, non ha presentato la relazione? La risposta la dà tutto il contesto, come si vedrà fra poco.

3-Non solo, ma perché il Presidente del Senato Schifani Renato, e tutti i componenti della sua Giunta, hanno permesso che il presidente della Camera, Fini Gianfranco, e tutti i componenti della sua Giunta, con decisione orale, quasi clandestina e in famiglia, comunicata il 24.9.2009 su ordine verbale, lungi dal dare il doveroso impulso alla procedura nell'unico modo possibile, e cioè con la presentazione della relazione, si sono permessi, non solo di omettere un atto dovuto, ma, usurpando i poteri del Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, di entrare addirittura nel merito, con modalità illegittime, anzi illecite, proclamando essi, indebitamente, non in segreto, che nei fatti denunciati non c’erano elementi di reato? Anche al 3 la risposta la dà il contesto, Un eloquente contesto.

4-Dovendosi presumere che tutti i componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa conoscessero, avendone l'obbligo, la normativa che per legge erano chiamati ad applicare, il fatto che non l'abbiano applicata dimostra soltanto che non l'hanno voluta applicare. Perche? La risposta è una sola non essendocene altre. Per tentare di sottrarre il denunciato all'onta della procedura e alle sanzioni stabilita dalla legge. Si è detto “tentare” perché, a conti fatti, lo stesso interessato non fa nulla per nascondere il suo fermo proposito di non vedere i fascisti in Parlamento. Ma il capo dello Stato italiano, che rappresenta l'unità nazionale, (art. 87 Cost.), ed è il Presidente di tutti gli Italiani, e non solo di quelli che gli stanno simpatici, non si può permettere il lusso di queste discriminazioni. Si deve dimettere! Anche se, con le dimissioni, non sfuggirebbe al processo, cosi dimostrando, anzi, ammettendo lui stesso, sia pure in modo implicito ma per acta concludentia, e cioè per comportamento univoco, di avere adottato volontariamente il comportamento che realizza gli elementi costitutivi del delitto permanente di attentato alla Costituzione. Si direbbe perfino che abbia fatto tutto il possibile per dimostrare, non solo la propria coerenza politica, ma anche la sua tenace avversione e l'odio eterno al fascismo. Ma anche nel timore, anzi, nella certezza, che un fascismo operante alla luce del sole, senza la spada di Damocle della persecuzione giudiziaria, diverrebbe certamente un pericoloso concorrente elettorale. Ciò spiega pure il motivo per cui, sebbene sia stato costantemente informato, anche da chi scrive questa nota, ancor prima della presentazione dell'istanza di messa in stato d'accusa, non abbia preso alcuna iniziativa "morbida" per la soluzione del problema, anche a costo di porsi contro la legge (la Costituzione), che coi suoi articoli 3, 18, 21 e 49 vuole che tutti i cittadini, e quindi anche quelli di fede fascista, odiati da Giorgio Napolitano, possano godere dai privilegi da essi articoli offerti. Ciò prova in modo lampante che il Presidente ha commesso il delitto continuato, anzi, permanente, di attentato alla costituzione, previsto dall'art. 90 di essa, e punito dall'art. 15 citata Legge costituz. 11 marzo 1953 n.1, con condanna pronunciata, se riconosciuto colpevole, cosa inevitabile, dalla Corte costituzionale.

5-Ma il fatto è che, cosi agendo, ha creato grossi problemi ai componenti del Comitato parlamentare che, per aiutarlo, sono stati costretti a comportamenti illegittimi, anzi illeciti, rendendoli suoi correi nel delitto di attentato alla costituzione, come sancito dal comma 3 dell'art.12 Legge costituzionale l I marzo 1953 n.1. Solo cosi si spiega la pantomima rivelata nella comunicazione della Segreteria Generale della Camera dei deputati del 24 settembre 2009, in cui si informa che “…secondo quanto comunicato dal Presidente del comitato… al Presidente della Camera dei deputati (nota del denunciante: e perché non a quello del Senato Schifani, allora competente per la legislatura in corso in forza dell'alternanza?) l'Ufficio di presidenza del Comitato stesso ha ritenuto all'unanimità di non ravvisare nell’esposto gli estremi di una notizia di reato”, affermazione vigorosamente contestata da Salvatore Macca nel RECLAMO del 27 settembre 2009, in cui ha dimostrato il contrario, formulando lui stesso un esauriente capo d'imputazione.

Quanto sopra enunciato fa apparire inverosimile che i componenti del Comitato si rivelassero, e agissero. così da sprovveduti da non vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti, giungendo perfino ad usurpare i poteri di competenza del Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Ma se la comprensione umana verso il Presidente da parte dei membri del Comitato si può anche capire, non si può invece capire il fatto che qualche milione d'Italiani di Fede fascista debba vedersi capricciosamente espropriare, per una inammissibile impuntatura, frutto di fanatismo politico, della possibilità di esercitare un legittimo e sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione.
Tenuto fermo che Deus amentat quos perdere vult, Dio toglie il senno a coloro che vuole rovinare, si invitano i componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa a fare il loro dovere, presentando immediatamente la relazione perché la procedura faccia il suo corso. Cosa che, forse, potrebbe salvarli da una imputazione, in correità col Presidente Napolitano, per i crimini configurati e configurabili nei suoi confronti.

di Salvatore Macca


Articolo inviato dall'Architetto Filippo Giannini e scritto dall'Avvocato Salvatore Macca, Presidente Emerito della Corte D'Appello di Brescia
Documento inserito il: 03/01/2015

Note legali: il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001.
La responsabilità di quanto pubblicato è esclusivamente dei singoli Autori.

Sito curato e gestito da Paolo Gerolla
Progettazione piattaforma web: ik1yde

www.tuttostoria.net ( 2005 - 2023 )
privacy-policy