Cookie Consent by Free Privacy Policy website
>> Storia Antica > La Repubblica

Il tribuno della plebe Tiberio S. Gracco: la politica al servizio degli ultimi

di Francesco Servetto


Tiberio lottava per un’idea bella e giusta con un’eloquenza che avrebbe adornato persino una causa abbietta; ed era formidabile, invincibile, ogni volta che, salito sulla tribuna, col popolo affollato intorno a sé, cominciava a parlare per i poveri. Le fiere che abitano l’Italia, soleva dire, hanno ciascuna una tana, un covile in cui riposare; coloro che per l’Italia combattono e muoiono, non hanno che l’aria, la luce, e nient’altro” (Plutarco, Vita di Tiberio, 10).


L’origine del tribunato della plebe va fatta risalire alla fase iniziale della Repubblica romana, in seguito alla prima «secessione della plebe», avvenuta nel 494 p.e.v, in anni turbati dalle incursioni dei Sabini e dei Volsci. I plebei non disponevano di alcuna forza per perorare le proprie richieste, pur essendo numericamente superiori e pur partecipando ai comizi centuriati, in quanto il meccanismo di voto privilegiava la classi di censo superiore: si rese, perciò, necessario uno dei primi scioperi della storia, allorché ci fu il ritiro presso il Monte Sacro (secondo Livio) o l’Aventino. I plebei in armi, usciti da Roma, si rifiutarono di partecipare alla vita religiosa e ai riti collettivi, considerati imprescindibili per qualsiasi intervento militare, ponendo inoltre la difesa dello Stato in seria crisi, privandola quasi completamente della fanteria oplitica, poiché i patrizi non avrebbe avuto numericamente la possibilità di costituire un falange efficace. Sarebbe stato il patrizio Menenio Agrippa, secondo la tradizione antica, a mediare tramite il celebre apologo «i patrizi sono il ventre che succhia da un corpo di cui i plebei sono le membra che lavorano; ma se il ventre non fa rifluire il sangue in tutto il corpo, che ne è delle membra?».
La plebe ottenne, dunque, magistrati propri, i tribuni della plebe e gli edili plebei, propri organi assembleari, i concili plebei, in cui prendere provvedimenti legislativi, i plebisciti, e un proprio centro religioso, il tempio di Cere, Libero e Libera sull’Aventino, in cui era custodito il tesoro plebeo. I tribuni in origine erano due, poi cinque, quindi dieci, non detenevano l’imperium, il potere supremo di comando militare e civile nella Roma antica, ed erano eletti annualmente dall’assemblea plebea con il compito di mantenere i contatti con la comunità patrizia. Possono essere considerati una sorta di magistrati-ponte, in virtù del ruolo in prima linea contro gli antagonisti politici ed i loro eventuali abusi. Godevano del privilegio dell’inviolabilità, la sacrosantitas, tutelata dalla lex sacrata, che stabiliva che chiunque attentasse alla vita di un tribuno divenisse sacer, una sorta di fuorilegge la cui sorte poteva essere decisa da un omicidio a discrezione di un qualunque cittadino che, proprio perché carnefice di un individuo senza alcun diritto, non poteva essere incriminato.
Chiare le parole dello storico Livio a proposito del concetto di inviolabilità: «Si cominciarono allora le trattative per un accordo, e questo fu raggiunto alle seguenti condizioni: che la plebe avesse i propri magistrati inviolabili ai quali spettasse il diritto di intervento contro i consoli e che a nessuno dei patrizi fosse concesso di assumere questa magistratura».
I poteri dei tribunali limitavano quelli dei magistrati, grazie al diritto di veto su ogni atto magistratuale, l’intercessio, che garantiva l’opposizione sia preventiva, sia a decisioni prese. Inoltre, detenevano la coercitio, il potere di coercizione che li autorizzava ad arrestare e portare in giudizio davanti alla plebe ogni cittadino, comminando multe, esili e probabilmente anche pene capitali. Per portare avanti la loro opera di salvaguardia dei diritti della plebe, essi godevano dello ius auxilii, il diritto cioè di portare aiuto, assistendo a livello giudiziario i plebei minacciati dagli abusi dei magistrati patrizi. I tribuni della plebe assunsero così il delicato ruolo di difensori della plebe, amministrando compiti di auxilium plebis, all’interno tuttavia del pomerio (confine sacro, religioso e giuridico della città), poiché al di fuori di esso vigeva l’imperium illimitato del comandante dell’esercito, console o pretore o dittatore. Il tribunato rimase sempre appannaggio dei plebei, anche quando essi raggiunsero l’accesso alle magistrature cittadine: emblematico il caso del patrizio Clodio che, sul finire della Repubblica, passò dalla parte della plebe proprio per candidarsi a questa carica. Accanto ai tribuni vennero posti gli edili, definiti da Dionigi di Alicarnasso assistenti e colleghi, il cui compito era provvedere alle necessità del centro religioso plebeo e all’amministrazione del tesoro depositato nel tempio di Cere, Libero e Libera, quindi alla cura dei ludi in onore delle divinità e al controllo dei mercati e delle fiere nell’area del tempio infliggendo multe ai trasgressori. I concilia plebis erano le assemblee in cui la plebe si riuniva e votava, eleggevano i tribuni e gli edili della plebe, votavano i plebiscita, che inizialmente vincolavano solo i plebei, fino al 287 p.e.v. quando con la lex Ortensia furono estesi a tutto il populus.
I concilia plebis avvenivano secondo la ripartizione in tribù (tributa), dal 472 p.e.v., quando il tribuno Publilio Volerone riuscì, in seguito ad una sommossa, a imporre il nuovo meccanismo di voto, che andava a sostituire il precedente per testa, con lo scopo di disperdere le clientele tramite cui spesso i patrizi riuscivano a garantirsi l’elezione di tribuni della plebe compiacenti. Il concilium plebis divenne così concilium plebis tributum e i tribuni della plebe passarono da due a quattro, come il numero delle tribù urbane - Suburana, Palatina, Esquilina, Collina - cui erano iscritti i plebei maggiormente bisognosi di tutela. Dando invece più potere alle tribù rustiche, nelle quali si trovavano i plebei più benestanti, fu dunque indebolito il potere dei patrizi.
Tra il 450 e il 451 i plebei riuscirono a ottenere la codificazione delle leggi, fino ad allora affidate alla trasmissione orale e di esclusiva competenza dei patrizi. Fu inviata in Grecia una commissione per consultazioni, furono sospese le magistrature e fu eletto un collegio di dieci membri, i decemviri legibus scribundis, incaricati di pubblicare le norme vigenti e non di emanare nuove leggi. Nel primo anno furono pubblicate dieci tavole, portate a dodici nel 450, da un secondo collegio decemvirale, per metà patrizio e per metà plebeo, sotto la guida del patrizio Appio Claudio. Le ultime due tavole contenevano disposizioni contrarie alla plebe, come il divieto di matrimoni misti, che avrebbero spianato la strada alle magistrature ordinarie, poiché sarebbe stato consentito trasmettere per eredità il diritto agli auspici, esclusivo del patriziato. Le leggi delle XII tavole vennero votate dai comizi centuriati, che le approvarono. Con esse si affermò la laicizzazione del diritto, superando così l’antico sistema giuridico ispirato ai principi religiosi: fu stabilito che i colpevoli di reati gravi venissero portati davanti alla più importante assemblea popolare, il comitiatus maximus, conosciuta anche come comitia centuriata.
In un clima di forte crisi caratterizzato da una lunga e contraddittoria fase di trasformazioni sociali, nella seconda metà del II secolo p.e.v., opera la figura del tribuno della plebe Tiberio Sempronio Gracco, appartenente alla ricca famiglia plebea di rango consolare Sempronia, la cui madre era Cornelia, figlia del celebre Scipione l’Africano. Formatosi culturalmente e militarmente secondo i canoni riservati alla migliore gioventù dell’epoca, si era affermato politicamente seguendo le tappe della carriera previste dalla legge Villia. Poco più che ragazzo fece parte dei sacerdoti auguri, probabilmente anche grazie all’appoggio di Appio Claudio, che diventerà suo suocero. Nel 146 p.e.v. fu soldato in Libia sotto il comando del cognato Scipione Emiliano. Nove anni più tardi fu eletto questore. A Numanzia, in Spagna, sotto il comando del console Gaio Ostilio Mancino poté constatare la difficoltà dell’arruolamento nella crisi dell’esercito, peraltro già riformato tra la fine del III secolo e l’inizio del II con l’abbassamento del limite censitario da 11000 a 1500 assi e in Etruria osservare gli effetti negativi della sostituzione delle piccole e medie proprietà con la villa schiavistica, accorgendosi della stretta relazione tra le due circostanze.
La scelta di candidarsi al tribunato della plebe va ricondotta al fatto che i tribuni detenevano l’azione legislativa, di cui potevano servirsi nei comizi tributi. Una volta eletto, propose una riforma restauratrice, rivitalizzando una delle leggi Licinie Sestie, relativa all’occupazione dell’agro pubblico, che fissava il limite massimo al suo possesso quantificato in 500 iugeri a famiglia, circa 125 ettari. Pur non essendo mai stata abrogata, tale legge non veniva di fatto presa in considerazione. Innalzò di altri 250 iugeri il tetto per ogni figlio maschio, fino ad un massimo complessivo di 1000 iugeri. Le quote erano inoltre concesse in proprietà a quanti le detenevano e il terreno pubblico confiscato ai latifondisti che oltrepassavano la quota fissata veniva assegnato ai cittadini proletari che ne avessero fatto richiesta, una volta suddiviso in lotti da 30 iugeri, i quali dovevano versare un canone d’affitto simbolico allo Stato, che ne rimaneva proprietario. I lotti erano così resi inalienabili per evitare che si ripetesse la situazione che si tentava di sanare, pur essendo garantita ai figli l’ereditarietà; in caso di morte senza eredi, il lotto sarebbe tornato allo Stato.
Tramite l’opera di Appiano Bella Civilia abbiamo testimonianza dei contenuti della legge di Tiberio Sempronio Gracco con un occhio attento alle rivendicazioni dei gruppi che si contrapposero: «Ciò che urtò i ricchi fu proprio questo, che non potevano più come prima trascurare la legge, a causa della commissione distributrice, né ricomprare dagli assegnatari le parcelle assegnate, perché Gracco, prevedendo anche questa eventualità, aveva proibito l’alienazione dei lotti (…). Dal canto loro i poveri si lamentavano di essere stati ridotti dall’agiatezza all’estrema povertà e da questa alla mancanza di figli, che non potevano mantenere (…) e insieme rimproveravano ai ricchi di scegliere gli schiavi, razza infida e sempre nemica e per questo esclusa dall’esercito, al posto dei liberi, cittadini e soldati».
L’opposizione dei senatori fu durissima: molti di loro detenevano vasti latifondi e ne rivendicavano la proprietà per usucapione. Indussero il tribuno Marco Ottavio, possessore anch’egli di vasti appezzamenti, a interporre il veto. Il clamore di un atto inedito, con cui la prima volta il potere tribunizio si scontrava contro il potere legislativo della plebe, fu di vasta portata. La contromossa di Tiberio fu ancora più audace, con la proposta di deporre il collega. La riforma agraria fu quindi approvata.
Nelle Vite di Tiberio e Caio Gracco Plutarco riporta il discorso con cui Tiberio legittimò pubblicamente la propria intenzione di sfiduciare Ottavio. Le reazioni degli ottimati (aristocratici conservatori), ma anche della plebe erano state di sconcerto e timore, gli uni perché vedevano danneggiati i propri interessi, gli altri intimoriti dall’inusuale decisione di andare contro un tribuno della plebe. «Non è dunque giusto che un tribuno che fa torto al popolo sia degno di conservare l’inviolabilità che gli proviene dal popolo, perché si adopera ad abbattere quel potere su cui si fonda la sua autorità».
Il favore che incontrò la riforma, pur tenendo presenti le tensioni e le polemiche che si trascinò appresso, va ricercato nella consapevolezza dell’opinione pubblica del pericolo dei latifondi, soprattutto se posto in relazione con i recenti avvenimenti in Sicilia, le ripetute rivolte servili della seconda metà del II secolo, che avrebbero potuto estendersi anche in Italia, lasciando la penisola alla mercé di masse ingovernabili di schiavi fuori controllo e desiderosi di destabilizzare gli equilibri repubblicani. All’interno del senato stesso, inoltre, era presente una corrente favorevole a Tiberio Gracco anche in virtù di legami parentali, come nel caso del suocero Appio Claudio Pulcro o di Publio Licinio Crasso, suocero del fratello di Tiberio, oltre che politici, quale Publio Mucio Scevola. L’assegnazione della terra, nei termini della riforma avrebbe garantito un maggior equilibrio ed un maggior controllo grazie alla sostituzione degli schiavi-pastori con i cittadini-agricoltori. È interessante notare l’importanza dell’affluenza popolare durante le operazioni di votazione, partecipazione particolarmente sentita, al punto che lo storico Diodoro riporta l’immagine delle folle rurali che accorsero come «torrenti che si gettano in mare», pur non essendoci l’obbligo di votare. Il particolare sistema di voto «per unità», la centuria o la tribù, limitava la ricerca del consenso, in quanto era sufficiente assicurarsi il voto favorevole in un certo numero di tribù e nelle centurie della prima classe e degli equites. È molto probabile che, di norma, i comizi fossero frequentati più dalla popolazione urbana che da quella rurale, a causa delle distanze e della necessità di seguire il lavoro agricolo, con le sue scadenze e con i suoi tempi. Una riforma di tale portata era strettamente connessa ad un imponente lavoro di controllo, di ridefinizione degli atti dei proprietari e di assegnazione dei nuovi lotti di terra. Tiberio si premurò di utilizzare il lascito del re di Pergamo Attalo III, che nel 133 p.e.v. aveva designato come proprio erede l’intero popolo romano.
La famiglia di Tiberio era particolarmente legata a quella del sovrano orientale, al punto che dopo la sua morte le insegne regali e il testamento vennero portati dagli ambasciatori ospiti a casa del tribuno. Per mano dei comizi venne nominata una commissione triumvirale preposta all’assegnazione della terra, di cui erano parte lo stesso Tiberio, il fratello Gaio ed il suocero Appio Claudio Pulcro. Al termine della carica, Tiberio ripropose la propria candidatura al tribunato, iniziativa che suscitò scalpore in quanto non era pratica comune che un magistrato investisse forti somme finanziarie per ricoprire la stessa carica senza ottenere un avanzamento di carriera. L’obiettivo del tribuno uscente era quello di vigilare sull’attuazione della riforma e mantenere la protezione derivante dal principio di inviolabilità. La legge Villia del 180 p.e.v., che regolamentava la successione delle cariche tramite il cursus honorum, non aveva previsto questa eventualità. Una fazione si poneva in modo ostile all’iniziativa di Tiberio, poiché riteneva che anche nel caso del tribunato fosse necessaria una pausa di dieci anni, come per le altre magistrature. Iniziarono le operazioni di votazione, durante le quali emerse una tendenza favorevole alla riconferma di Tiberio da parte dei cittadini elettori. I consoli sospesero le operazioni, scoppiarono disordini orchestrati dal pontefice massimo Publio Cornelio Scipione Nasica, già dimostratosi ostile all’azione del tribuno, e Tiberio e trecento suoi sostenitori vennero uccisi. Il corpo del funzionario fu gettato nel Tevere, perché non potesse godere degli onori e delle futura memoria. L’accusa mossagli contro era di voler aspirare al regno, in sé sufficiente per decretarne la condanna. Cicerone, il cui punto di vista è piuttosto ostile, riassume il clima politico di quei giorni nel capitolo 41del Laelius de amicitia per bocca di Lelio: «Tiberio Gracco ha cercato di occupare il regno, o piuttosto ha regnato per pochi mesi. Il popolo romano aveva mai sentito o visto qualcosa del genere?»
La critica moderna si è interessata alla riforma graccana, particolarmente riguardo tre tematiche: il rapporto di dipendenza tra la legge Licinia Sestia e la Sempronia, considerata dagli antichi una riproposizione della prima in un contesto storico piuttosto differente, l’ambito di applicazione delle leggi agrarie, per alcuni relative solo all’agro pubblico usurpato, per altri all’intera proprietà terriera detenuta da ciascun individuo, e infine l’esistenza o meno di una precedente legge agraria della prima metà del II secolo connessa alle normative ormai disattese delle Licinie Sestie.
Il pensiero di Tiberio si può riassumere nel concetto di sovranità popolare e ne è prova la decisione di porre il veto nei confronti del collega tribuno. Il carattere di questa iniziativa appare maggiormente legata al pensiero politico greco, piuttosto che a quello romano, e in particolare risente echi di stoicismo. Tiberio, infatti, manifestava interesse per le idee di due filosofi stoici, Diofane di Mitilene e Blossio di Cuma; inoltre, va considerato il delicato periodo storico, con le tensioni tra popolari e ottimati, che riverserà i propri effetti destabilizzanti sui decenni successivi.
La morte di Tiberio Gracco non passò inosservata: le tensioni sociali si accentuarono, disordini e confusione minacciarono l’ordine repubblicano. La commissione triumvirale proseguì la propria attività fino al 129 p.e.v., anno in cui Publio Cornelio Scipione Emiliano, marito di Sempronia, sorella di Tiberio, fece trasferire il potere di determinare lo stato giuridico della terra pubblica dalla commissione dei triumviri ai consoli; in questo modo si fece portavoce del reale malcontento dei latini e degli alleati, che accusavano i triumviri di aver violato i trattati bilaterali (foedera) precedentemente stipulati, confiscando quote di agro pubblico che erano state legittimamente concesse loro in uso.
Dodici anni dopo, Gaio Sempronio Gracco tenterà di portare avanti l’azione riformatrice del fratello, riproponendo leggi con lo scopo di ricostituire il ceto dei medi e dei piccoli proprietari terrieri, di risolvere i problemi dell’esercito e di allentare la pressione sull’Urbe da parte delle masse recentemente urbanizzate. Integrava le iniziative di Tiberio, proponendo la costruzione di strade per agevolare i contadini a raggiungere i mercati cittadini. Con la legge Sempronia Frumentaria stabilì distribuzioni di grano ai proletari a prezzo politico, con la legge Rubria riavviò la politica di deduzione coloniaria, in Italia e in aree extra-italiche. La legge militare vietava di reclutare giovani sotto i diciassette anni e, per la prima volta, obbligava lo Stato a fornire l’equipaggiamento minimo dell’uniforme. La legge sulla pratica giudiziaria affrontava il nodo secondo cui un cittadino romano poteva subire condanna a morte solo dopo un pronunciamento popolare, al cospetto quindi dei comizi: la novità fu il divieto assoluto per il Senato di istituire tribunali speciali straordinari (i quaestiones extraordinariae) in grado di condannare a morte i cittadini senza appello al popolo. A ben guardare, si trattava di una vendetta retroattiva contro il Senato, che nel 133 a.C. aveva istituito un tribunale speciale per giustiziare i seguaci di suo fratello Tiberio.
La legge sulla provincia d’Asia, in favore dell’ordine equestre, assegnava alle società di pubblicani l’appalto per la riscossione dei tributi. Anche la legge Acilia legittimava il crescente potere dell’ordine equestre, concedendogli la maggioranza nella giuria del tribunale permanente (quaestio perpetua) per i processi di concussione nella province e l’incarico di giudicare i governatori. A favore dei provinciali propose un senatusconsultum attraverso cui il governatore di una delle province spagnole avrebbe dovuto rimborsare alle città locali i costi del grano illegalmente riscosso. La proposta di concedere la cittadinanza ai Latini e di estendere il diritto latino agli italici non venne approvata: il console Livio Druso, abilmente manovrato dal Senato, convinse la plebe romana che, se gli italici avessero ottenuto la cittadinanza, avrebbero dovuto spartire con loro il grano e le terre, privando così Gaio del supporto popolare. Nel 122 p.e.v non riuscì a farsi rieleggere per la terza volta. Un senatusconsultum ultimum consentì ai consoli di entrare a Roma con le armi per reprimere eventuali sommosse, sospendendo di fatto le garanzie costituzionali dei cittadini. Durante i disordini successivi, Gaio stesso morì, intimando al proprio servo di ucciderlo e con lui morirono tremila seguaci.
La riforma dei Gracchi fallì parzialmente, poiché nel 121 p.e.v. una legge stabilì per i destinatari dell’ager publicus la possibilità di vendere. Nel 119 p.e.v. vennero interrotte le operazioni di distribuzione delle terre e nel 111 p.e.v., con l’emanazione di una nuova legge agraria fu abolito il canone di affitto dei lotti distribuiti, che divennero privati e presto furono rivenduti: si ritornò, pertanto, al latifondo.


Nell'immagine, Tiberio Gracco.


Bibliografia

Fonti antiche

APPIANO, La storia romana. Libri XIII-XVII: Le guerre civili, a cura di E. Gabba e D. Magnino, Torino, UTET, 2001.
CICERONE, Bruto, a cura di E. Narducci, Milano, Rizzoli, 1995.
- I doveri, a cura di D. Pesce, Milano, Rizzoli, 1989.
- Lo Stato e le leggi, a cura di L. Ferrero, Milano, Rizzoli, 2009.
- Le Catilinarie, a cura di E. Narducci, Milano, Mondadori, 1991.
- Lelio dell'amicizia, a cura di E. Narducci, Milano, Rizzoli, 1985.
DIODORO SICULO, Biblioteca storica. Libri XXXIV-XXXVI, a cura di R. Scuderi, Milano, Vita e Pensiero, 2021.
DIONIGI DI ALICARNASSO, Antichità romane, a cura di F. Cantarelli, Torino, UTET, 1984.
PLUTARCO, Vite di Tiberio e Gaio Gracco, a cura di D. Magnino, Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Mondadori, 1989.
TITO LIVIO, Storia di Roma. Volume VI: Periochae e Frammenti, a cura di L. Raditsa e I. Ramelli, Torino, UTET, 2007.


Fonti moderne

FEZZI L., Il tribuno della plebe di fronte al senato: il caso di Tiberio Gracco, In Studi Storici, 2003.
FRACCARO P., Studi sull'età dei Gracchi, Roma, Tipografia del Senato, 1914.
GABBA E., Esercito e società nella tarda repubblica romana, Firenze, La Nuova Italia, 1973.
LINTOTT A., Judicial Politics and Legal System in the Ancien Commonwealth, in The Cambridge Ancient History, IX, The Last Age of the Roman Republic, 146–43 B.C., Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
MOMMSEN T., Storia di Roma antica, IV, La rivoluzione, in Storia di Roma, Torino, Einaudi, 1972.
NICOLET C., Il cittadino e il politico: il mondo romano, Roma-Bari, Laterza, 1980.
ROSELAAR S. T., Public Land in the Roman Republic. A Social and Economic History of Ager Publicus, Oxford, Oxford University Press, 2010.
SERRAO F., Classi, partiti e legge nella repubblica romana, Milano, Giuffrè, 1974.
TOYNBEE A.J., All’ombra di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana, Bari, Laterza, 1981.


Parole chiave:

Roma repubblicana, Tiberio Gracco, riforma agraria, Gaio Gracco, plebei, auxilium plebis, comitiatus maximus, lex Sempronia, clientelismo, decemviri.

Documento inserito il: 17/09/2026
  • TAG:

Articoli correlati a La Repubblica


Note legali: il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001.
La responsabilità di quanto pubblicato è esclusivamente dei singoli Autori.

Sito curato e gestito da Paolo Gerolla
Progettazione piattaforma web: ik1yde

www.tuttostoria.net ( 2005 - 2026 )
privacy-policy