Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tutto storia, storia contemporanea: Processo per la fucilazione di prigionieri di una guerra inesistente
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Processo per la fucilazione di prigionieri di una guerra inesistente [ di Massimo Filippini ]

In relazione al processo a carico dell'ex soldato tedesco A. Stork che si tiene davanti il Tribunale Militare di Roma per la fucilazione di nostri ufficiali qualificati 'prigionieri di guerra' -malgrado l'inesistenza di uno Stato di Guerra- ho inviato al GUP la seguente lettera che sottopongo -affinchè ne tragga le debite conseguenze- all'attenzione del lettore.:

Al dr. Giorgio Rolando
TRIB. MIL. DI ROMA - Ufficio del GUP
Viale delle Milizie 5/c
00192 ROMA

Oggetto: Comunicazioni al GUP G. Rolando di Massimo Filippini “persona offesa” nel procedimento n. 259/09 RGNR a carico di STORK Alfred


Latina 10 ottobre 2012


Egregio Consigliere,


nella mia qualità di persona offesa nel Procedimento in oggetto, ritengo doveroso -nel supremo interesse della Giustizia- significarLe quanto segue.
Ella saprà certamente -risultando anche da alcuni miei libri e pubblicazioni allegati agli atti di questo procedimento e del precedente a carico dell'ex s. ten. Mulhauser- della mia attività di ricerca storica sugli eventi di Cefalonia nei quali fu trucidato dai tedeschi anche il magg. Federico Filippini, mio Padre: detta attività mi ha portato alla consultazione ed alla scoperta di una gran quantità di Documenti -molti dei quali 'inediti'- conservati anche in Archivi e Uffici Militari da cui sono pervenuto a conclusioni in parte divergenti o addirittura in netto contrasto con la 'vulgata' ufficiale che tuttora si ostina a voler mantenere inalterata una ricostruzione storica dei fatti per molti aspetti del tutto infondata
Che ciò sia oggetto di polemiche anche aspre è più che comprensibile e comunque rientra nella normale dialettica tra gli studiosi, ma quando tali fatti vengono sottoposti -come nel caso in questione- ad una valutazione giuridica per giungere ad una sentenza penale sull'operato di qualcuno -lo Stork nel caso specifico- è evidente che la Verità 'processuale' posta alla base degli Atti di indagine esperiti non può essere disgiunta o addirittura diversa da quella storicamente accertata senza la minima ombra di dubbio.
Tale considerazione mi spinge a farLe presente che tra i dati storicamente comprovati rientra a pieno titolo -riversando i suoi effetti sul presente procedimento - l'Ordine n.1029 SPECIFICAMENTE inviato il 13 settembre 1943 al Comandante della div. 'Acqui', gen. Antonio Gandin, dal Comando Supremo del governo 'Badoglio' tramite il ponte radio della Marina di Corfù che gli impose di resistere ai tedeschi in questi perentori termini:
N. 1029/ CS (Comando Supremo) Comunicate at generale Gandin che deve resistere con le armi at intimazione tedesca di disarmo a Cefalonia et Corfù et altre isole. Marina Brindisi”.
(La relativa copia è reperibile all' Uff. Storico dello SME e -per Sua comodità- è allegata alla presente)
L' Ordine fu inviato dai gen.li V. Ambrosio e F. Rossi, responsabili di detto Comando fuggito a Brindisi con il Governo 'Badoglio' dopo l'armistizio, SENZA una previa DICHIARAZIONE DI GUERRA del Governo 'Badoglio' ALLA GERMANIA -avvenuta soltanto il 13 Ottobre successivo - ed ebbe la conseguenza di rendere inapplicabile ai nostri Militari che lo eseguirono la qualifica di 'PRIGIONIERI DI GUERRA' presupposto necessario per essere sottoposti alla TUTELA prevista dalla Convenzione di Ginevra per i combattenti cd 'regolari' assimilandoli -per converso- a 'franchi tiratori' o 'partigiani' ovvero a combattenti 'irregolari' come tali passibili di fucilazione secondo gli usi e consuetudini di guerra -comuni a tutti gli eserciti- in caso di loro cattura.
Fortunatamente -se così può dirsi- l'ordine del Fuhrer “con il quale si dispose inizialmente l'uccisione di tutti i militari italiani” venne poi limitato ai soli ufficiali in quanto 'traditori' dell'Alleanza con la Germania, come risulta chiaramente dalla Richiesta di Rinvio a Giudizio del s.ten. O. Muhlhauser da cui prende le mosse il presente processo e 137 di essi -tra cui mio padre- pagarono con la vita -il 24 e 25 settembre 1943 - la mancata Dichiarazione di guerra alla Germania da parte del Governo 'Badoglio' da cui derivò per essi la qualifica di 'partigiani' con tutte le ferali conseguenze previste.
Quanto sopra meravigliò in negativo addirittura gli Alleati come risulta dal colloquio avvenuto il 29 settembre 1943 -quando a Cefalonia si era consumato il dramma- tra il Comandante in capo Alleato gen. Eisenhower e i membri del nostro governo a bordo della corazzata 'Nelson' nelle acque di Malta in occasione della firma del cd 'armistizio lungo'. .
Il testo stenografico della discussione costituisce la DEFINITIVA RIPROVA non solo dell'inesistenza di una DICHIARAZIONE di GUERRA alla Germania ma della consapevolezza del Governo 'Badoglio' di non aver avuto remore nell' ORDINARE alla div. Acqui di combattere contro i tedeschi conscio -come ammise lo stesso Badoglio- delle conseguenze che ne sarebbero derivate.
Di ciò è prova il seguente stralcio ripreso da uno dei tanti siti esistenti nel web che sottopongo per opportuna conoscenza alla Sua attenzione:
"... al successivo incontro di Malta con i membri del governo Badoglio, con un piuttosto turbato Eisenhower, ci fu il seguente agghiacciante e cinico colloquio: EISENHOWER: "Desidero sapere se il governo italiano è a conoscenza delle condizioni fatte dai tedeschi ai prigionieri italiani in questo intervallo di tempo in cui l'Italia combatte la Germania senza averle dichiarato guerra". AMBROSIO: Sono sicuro che i tedeschi li considerano partigiani". EISENHOWER: Quindi passibili di fucilazione ?” BADOGLIO: "Senza dubbio". EISENHOWER: "Dal punto di vista alleato la situazione può anche restare com'è attualmente, ma per difendere questi uomini, nel senso di farli divenire combattenti regolari, sarebbe assai più conveniente per l'Italia dichiarare la guerra".
La DICHIARAZIONE DI GUERRA ALLA GERMANIA successivamente ci fu, ma SOLO il 13 Ottobre 1943 e poiché l'Ordine di COMBATTERE contro i tedeschi fu inviato esattamente un mese prima, durante tale lasso di tempo le norme della Convenzione di Ginevra sulla TUTELA dei PRIGIONIERI DI GUERRA non trovarono applicazione e i nostri soldati furono lasciati alla mercè dei tedeschi con la qualifica di combattenti 'irregolari' -ovvero 'partigiani' o 'franchi tiratori'- con tutte le conseguenze del caso ivi compresa l'eventualità che potessero essere fucilati -come avvenne a Cefalonia (e altrove) per gli Ufficiali- e NON come 'PRIGIONIERI DI GUERRA ma -come previsto dagli usi e consuetudini di guerra- come combattenti 'irregolari' o 'partigiani'.
Questa l' orrenda realtà frutto dello scellerato Ordine 'badogliano' che rende quanto meno incomprensibile a chi Le scrive, l'imputazione formulata dal P. M. dr. M. De Paolis a carico dello Stork in questi termini: “CONCORSO in VIOLENZA con OMICIDIO CONTINUATO COMMESSA da MILITARI NEMICI in danno di MILITARI ITALIANI PRIGIONIERI DI GUERRA”.
Se non esisteva infatti uno Stato di guerra dichiarato MI CHIEDO -egregio dr. Rolando- come POSSANO definirsi 'prigionieri di guerra' i nostri sfortunati Militari e la risposta è talmente evidente che proprio a motivo di essa ho preferito non costituirmi Parte Civile in questo procedimento come già feci in quello precedente relativo al defunto ex s. ten. O. Mulhauser.
A mio avviso un processo come quello attuale, avente alla base dei fatti storici ACCERTATI oltre ogni ragionevole dubbio, deve tenerli in debito conto e ciò -con tutto il rispetto dovuto a chi esercita delicate funzioni giurisdizionali- NON mi sembra che stia avvenendo: ma io sono solo parte 'offesa' e non sta a me indicarLe gli strumenti per porre rimedio a tale anomala situazione che Ella conosce fin troppo bene.

Con i migliori ossequi
avv. Massimo Filippini
Latina (LT)
Documento inserito il: 27/12/2014
  • TAG: processo Alfred stork, eccidio cefalonia, armistizio, 8 settembre 1943, divisione acqui, fucilazione ufficiali italiani
  • http://www.cefalonia.it

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